Sez. U, Ordinanza n. 369 del 21/05/1991 (Rv. 472284 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere | Sentenza della Corte dei Conti - Ricorso alle Sezioni unite della Suprema Corte - Deduzione di precedente costituzione di parte civile della P.A. in sede penale - Condanna al risarcimento dei danni - Inammissibilità del ricorso.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere
Con riguardo a pronuncia della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte, che sia rivolto a denunciare, come ragione preclusiva dell'affermazione di detta responsabilità, la circostanza che la Pubblica amministrazione, costituendosi parte civile in sede penale, abbia chiesto ed ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, deve essere dichiarato inammissibile, considerato che tale questione non attiene alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, ma alla proponibilità dinanzi ad essa dell'azione di responsabilità, e, quindi, si traduce nella deduzione di un errore "in iudicando", esorbitante dalle previsioni degli artt. 111 della Costituzione e 362 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)