Sez. U, Sentenza n. 822 del 23/11/1999 (Rv. 531406 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio di responsabilità contabile - Instaurazione contro i responsabili di processo penale - Costituzione di parte civile della Pubblica Amministrazione - Intervento di sentenza penale definitiva di condanna - Congiunta condanna generica dei responsabili a favore dell'Amministrazione - Deduzione con il regolamento del venir meno della giurisdizione del giudice contabile - Per essere rimasta attribuita la giurisdizione al giudice ordinario - Inammissibilità del regolamento - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Poiché le sentenze della Corte dei Conti sono impugnabili in Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice, deve dichiararsi inammissibile un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, con riferimento ad un giudizio in materia di responsabilità contabile pendente avanti alla Corte dei Conti, deduca - invocando la norma del primo comma dell'art. 539 cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica ai danni "rimette le parti davanti al giudice civile" - che la giurisdizione di quel giudice sarebbe venuta meno, a seguito dell'intervento, contro i soggetti chiamati a rispondere del danno erariale, di sentenza definitiva di condanna generica al risarcimento dei danni, intervenuta (unitamente alla condanna penale) avanti al giudice penale in dipendenza della costituzione della Pubblica Amministrazione come parte civile nel processo penale intentato contro quei soggetti in relazione ad un reato loro ascritto relativamente ai fatti dedotti avanti al giudice contabile, poiché la suddetta deduzione evidenzia non una questione di giurisdizione ma una questione afferente ai limiti della proponibilità della domanda avanti al giudice contabile (e, quindi, concerne i limiti interni della sua giurisdizione), sotto il profilo dell'esercizio di analoga azione risarcitoria avanti al giudice penale e del conseguente pericolo di violazione del principio del "ne bis in idem" (che concerne un "error in iudicando").
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)