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Sez. 1, Sentenza n. 4361 del 30/07/1982 (Rv. 422338 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITI RELATIVI ALL'IVA SIA DELLO STATO CHE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIVALSE - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 426 DEL 1975 - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRIVILEGIO SPETTANTE PER IL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA A FAVORE DEL CEDENTE DI BENI O AL PRESTATORE DI SERVIZI.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422338-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITI RELATIVI ALL'IVA SIA DELLO STATO CHE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIVALSE - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 426 DEL 1975 - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRIVILEGIO SPETTANTE PER IL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA A FAVORE DEL CEDENTE DI BENI O AL PRESTATORE DI SERVIZI.*

A seguito della legge 29 luglio 1975 n. 426, recante modifiche al codice civile in materia di privilegi, i crediti inerenti all'imposta sul valore aggiunto, sia dello stato che degli aventi diritto alla rivalsa, restano compiutamente disciplinati, in punto di privilegi, dal nuovo testo delle Disposizioni di detto codice, con la conseguenza che al credito di rivalsa dell'i.V.A., spettante al cedente di beni od al prestatore di servizi, va riconosciuto il solo privilegio speciale previsto dall'art. 2758, secondo comma, cod. civ. sui beni che hanno formato oggetto della cessione od ai quali si riferisce il servizio, e non anche il privilegio generale di cui all'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato con l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687), dovendosi tale norma ritenere abrogata per effetto dell'entrata in vigore della citata legge n. 426 del 1975. Nè a detto cedente o prestatore di servizi può riconoscersi l'Esercizio del privilegio generale spettante allo stato, in via di surrogazione a norma dell'art. 1203 cod. civ., tenuto conto che egli, nell'assolvere il debito dell'i.V.A., esegue un'obbligazione propria, e non del cessionario o del committente. (Conf 6120/79, mass n 402834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)