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Sez. 1, Sentenza n. 4781 del 07/09/1984 (Rv. 436686 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA VERSO IL CESSIONARIO DI BENI OD IL COMMITTENTE DI SERVIZI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI CEDUTI RELATIVI AL SERVIZIO - SUSSISTENZA - PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INSUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DI DETTO PRIVILEGIO SPECIALE AL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA INERENTE A CESSIONE DI BENI IMMEDIATAMENTE CONSUMABILI - CONTRASTO DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 426 DEL 1975 CON GLI ARTT. 3 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436686-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA VERSO IL CESSIONARIO DI BENI OD IL COMMITTENTE DI SERVIZI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI CEDUTI RELATIVI AL SERVIZIO - SUSSISTENZA - PRIVILEGIO GENERALE EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INSUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DI DETTO PRIVILEGIO SPECIALE AL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA INERENTE A CESSIONE DI BENI IMMEDIATAMENTE CONSUMABILI - CONTRASTO DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 426 DEL 1975 CON GLI ARTT. 3 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*

Il credito di rivalsa dell'IVA verso il cessionario di beni od il committente di servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, che sostituisce l'originario testo dell'art. 2758 cod. civ., è assistito dal solo privilegio speciale sui beni formanti oggetto della cessione, od ai quali si riferisce il servizio, e non anche dal privilegio generale di cui all'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687), dovendosi tale ultima norma ritenere abrogata per effetto dell'entrata in vigore della citata legge n. 426 del 1975. L'applicabilità di tale principio anche al credito di rivalsa dell'IVA inerente a cessione di beni immediatamente consumabili, come quello dell'ENEL per fornitura di energia elettrica, manifestamente non pone il suddetto art. 5 in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, tenuto conto che si verte in tema di valutazioni discrezionali e scelte politiche del legislatore, in relazione all'obiettiva diversità del privilegio generale rispetto a quello speciale, e che inoltre la concreta inutilità del privilegio speciale nel caso di cessione di beni consumabili, rispetto al caso della cessione di beni non consumabili, configura un mero inconveniente pratico, cui l'ENEL può ovviare evitando di anticipare la fatturazione della fornitura rispetto al pagamento dell'utente (segnando detta fatturazione il momento nel quale insorge l'Obbligo del cedente di pagare l'IVA, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). (V 4361/82, mass n 422338; (V 6120/79, mass n 402834).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)