Sez. 1, Sentenza n. 6120 del 23/11/1979 (Rv. 402834 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITI RELATIVI ALL'IVA SIA DELLO STATO CHE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA RIVALSA - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 426 DEL 1975 - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRIVILEGIO SPETTANTE PER IL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA A FAVORE DEL CEDENTE DI BENI OD AL PRESTATORE DI SERVIZI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI - CREDITI RELATIVI ALL'IVA SIA DELLO STATO CHE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA RIVALSA - DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 426 DEL 1975 - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRIVILEGIO SPETTANTE PER IL CREDITO DI RIVALSA DELL'IVA A FAVORE DEL CEDENTE DI BENI OD AL PRESTATORE DI SERVIZI.*
A seguito della legge 29 luglio 1975 n 426, recante modificazioni al codice civile in materia di privilegi, i crediti inerenti alla imposta sul valore aggiunto, sia dello stato che degli aventi diritto alla rivalsa, restano compiutamente disciplinati, in punto di privilegi, dal nuovo testo delle Disposizioni di detto codice, con la conseguenza che al credito di rivalsa dell'IVA, spettante al cedente di beni od al prestatore di servizi, va riconosciuto il solo privilegio speciale, previsto dall'art 2758 secondo comma cod civ sui beni che hanno formato oggetto della cessione od ai quali si riferisce il servizio, e non anche il privilegio generale di cui allo art 18 del DPR 26 ottobre 1972 n 633 (nel testo modificato con l'art 1 del DPR 23 dicembre 1974 n 687), dovendosi tale norma ritenere abrogata per effetto dell'entrata in vigore della citata legge n 426 del 1975. Ne a detto cedente o prestatore di servizi puo riconoscersi l'Esercizio del privilegio generale spettante allo stato, in via di surrogazione a norma dell'art 1203 cod civ, tenuto conto che egli, nell'assolvere il debito dell'IVA, esegue una obbligazione propria e non del cessionario o del committente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)