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Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/06/2009 (Rv. 608620 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Assicurazione obbligatoria della r.c.a. - Liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore - Domanda di garanzia proposta dall'assicurato - Legittimato passivo.
Stato
decisa il 2009-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608620-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., legittimati passivi rispetto alla pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo danneggiato sono l'impresa designata nelle ipotesi di l.c.a. ordinaria, ed il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di l.c.a. con cessione del portafoglio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)