Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001 (Rv. 545775 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Obbligazioni dell'assicuratore - Obbligo di manleva nei confronti dell'assicurato - Liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore r.c.a. - Legittimazione passiva - Del commissario liquidatore.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., con autorizzazione del commissario liquidatore a liquidare i sinistri, ai sensi dell'art. 9 legge 39 del 1977, le eventuali pretese dell'assicurato devono essere proposte convenendo in giudizio il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)