Sez. 3, Sentenza n. 3307 del 15/10/1968 (Rv. 336300 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - EFFICACIA - CONDIZIONI - MODESTA RILEVANZA DELLA RICONOSCIUTA DIFFORMITA - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - EFFICACIA - CONDIZIONI - MODESTA RILEVANZA DELLA RICONOSCIUTA DIFFORMITA - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Il riconoscimento, da parte del venditore, di un difetto di qualita o di un vizio redibitorio della cosa venduta, anche se compiuto dopo la scadenza del termine stabilito per la denuncia, esime da questa. Esso costituisce una mera dichiarazione di verita o di scienza, non gia una manifestazione negoziale. Per la sua efficacia e sufficiente la constatazione del fatto della difformita obiettiva tra la cosa consegnata e quella che, nella intenzione dei contraenti, era ritenuta idonea a soddisfare lo scopo perseguito con la stipulazione del negozio ed e irrilevante che colui che effettua il riconoscimento, dissenta in ordine alle conseguenze della riconosciuta difformita. La modesta Rilevanza della riconosciuta difformita, non puo comportare l'improcedibilita della domanda, attenendo il grado, in cui si manifesta la difformita, al successivo esame di merito della domanda medesima. (V. 554-1966, massima n. 321107).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)