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Sez. 3, Sentenza n. 554 del 21/02/1966 (Rv. 321107 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA DENUNZIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321107-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA DENUNZIA - EFFETTI.*

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il momento iniziale del termine stabilito per la loro denunzia, al fine di impedire la decadenza del diritto alla garanzia, decorre, per i vizi occulti, non riconoscibili, ne effettivamente conosciuti, dal giorno della loro scoperta. Il riconoscimento del vizio esime dalla denunzia ed impedisce la decadenza, anche se compiuto dopo la scadenza del termine stabilito per la denunzia stessa, dovendosi anche in tal caso presumere che il venditore conoscesse il vizio gia prima della scadenza. Trattasi, peraltro, di una presunzione di fatto - potendo il venditore avere riconosciuto il vizio soltanto dopo la scadenza del termine concesso al compratore per la denunzia e il riconoscimento successivo non potrebbe far rivive re la garanzia - ma la prova relativa incombe al venditore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)