Sez. 1 - , Sentenza n. 37316 del 09/09/2021 Cc. (dep. 13/10/2021) Rv. 281909 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese dall'indagato - Annotazione di polizia giudiziaria in cui sono riportate - Utilizzabilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Sono inutilizzabili le dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha specificato che, stante il generale divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato in difetto delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., in via d'eccezione, è consentita l'utilizzabilità procedimentale e dibattimentale – ancorché, in questo secondo caso, nei limiti di cui all'art. 503, comma 3, cod. proc. pen. – soltanto delle dichiarazioni dal medesimo spontaneamente effettuate, purché abbiano costituito oggetto di rituale verbalizzazione a norma dell'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)