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Sez. 6, Sentenza n. 56995 del 06/11/2017 Cc. (dep. 20/12/2017) Rv. 271747 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Mancata verbalizzazione delle sommarie informazioni rese dall'indagato - Utilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria in cui sono riportate - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271747-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate nè sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiarazioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che anche nel caso in cui il dichiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità, sia una persona informata sui fatti, l'omessa verbalizzazione delle sue dichiarazioni ne determina l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., per violazione del divieto implicito stabilito dalla legge di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)