Sez. 1, Sentenza n. 38880 del 14/07/2023 Cc. (dep. 25/09/2023) Rv. 285122 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' | Impedimento della persona informata sui fatti che rende dichiarazioni - Omessa verbalizzazione ai sensi dell’art. 373, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
In tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, l'impedimento della persona informata sui fatti, risultante da circostanze concrete, costituisce presupposto idoneo per l'omessa verbalizzazione, ex art. 373, comma 4, cod. proc. pen., delle relative dichiarazioni e per il loro inserimento nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui le informazioni non verbalizzate, ma riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria, sono state ritenute utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)