Sez. 5 - , Ordinanza n. 6517 del 16/03/2018 (Rv. 647468 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sollecito di pagamento - Indicazione del termine e dell'autorità per l'impugnazione - Modalità - Generico rinvio al d.lgs. n. 546 del 1992 - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata - Contestazione della pretesa tributaria nel merito - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il generico rinvio alle disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 546 del 1992, apposto in calce al sollecito di pagamento di un tributo, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo d'indicazione del termine per l'impugnazione e dell'autorità cui è possibile ricorrere, imposto, nell'assetto anteriore all'entrata in vigore della l. n. 212 del 2000, dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, quale manifestazione del principio di leale collaborazione dell'Amministrazione finanziaria con il contribuente ed a tutela del diritto di difesa di quest'ultimo, con la conseguenza che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi preclusa la contestazione nel merito della pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)