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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 301 del 09/01/2018 (Rv. 646997 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | - Avviso di pagamento - Indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare ex art. 3 l. n. 241 del 1990 - Omissione - Nullità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Regime dell'errore scusabile - Applicabilità anche nella vigenza dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646997-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La mancata indicazione nell'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non inficia la validità dell'atto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 2121 del 2000, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)