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Sez. 5, Sentenza n. 1823 del 28/01/2010 (Rv. 611696 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Obbligo d'indicare il termine e l'autorità per l'impugnazione - Adempimento - Generico rinvio al d.lgs. n. 546 del 1992 - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata - Contestazione della pretesa tributaria nel merito - Ammissibilità - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611696-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il generico rinvio alle disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, apposto in calce al sollecito di pagamento di un tributo, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo d'indicazione del termine per l'impugnazione e dell'autorità cui è possibile ricorrere, imposto dall'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 quale manifestazione del principio di leale collaborazione dell'Amministrazione finanziaria con il contribuente ed a tutela del diritto di difesa di quest'ultimo, con la conseguenza che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento successivamente notificata, non può ritenersi preclusa la contestazione nel merito della pretesa tributaria. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)