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Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 04/04/1968 (Rv. 332462 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNCIA DEI VIZI - DECORRENZA DEL TERMINE - SCOPERTA DEL VIZIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332462-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNCIA DEI VIZI - DECORRENZA DEL TERMINE - SCOPERTA DEL VIZIO - ESTREMI.*

Il termine stabilito per la denunzia dei vizi della cosa venduta - al fine di impedire la decadenza dal diritto alla garanzia - decorre per i vizi occulti non riconoscibili, ne effettivamente conosciuti, dal giorno della loro scoperta. Si ha scoperta del vizio solo quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva della sua esistenza, non essendo sufficiente al riguardo un semplice sospetto. (V. 554-66, massima n.321107).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)