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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17986 del 04/07/2019 (Rv. 654749 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654749-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario trova applicazione l'art. 182 c.p.c., pur in presenza della norma speciale di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del principio di integrazione delle disposizioni non incompatibili dettate dal codice di procedura civile sancito dall'art. 1 dello stesso decreto, sicché il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza organica di un altro soggetto può essere sanato, in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, rispetto agli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in causa del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva del "falsus procurator". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., a fronte della proposizione del ricorso in primo grado da parte dell'amministratore di una società, in luogo del liquidatore, amministratore che, dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese si era costituito in causa in qualità di socio ed era successivamente deceduto, ha ritenuto validamente ratificata, in mancanza di interruzione del processo, l'attività processuale compiuta in ragione della prosecuzione del giudizio da parte dei soggetti legittimati, ossia gli eredi del "de cuius", unico socio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)