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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020 (Rv. 657399 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona giuridica - Legale rappresentante - Fonte del potere rappresentativo soggetta a pubblicità legale - Conferimento del mandato al difensore - Contestazione della qualità di legale rappresentante - Onere probatorio a carico della parte che solleva l’eccezione - Impossibilità di individuare il nominativo di chi ha rilasciato la procura - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Esclusione - Invito della parte a regolarizzare il ricorso - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657399-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2475, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)