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Sez. 6, Sentenza n. 3624 del 20/12/1972 Ud. (dep. 09/05/1973) Rv. 124046 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - IN GENERE - OMISSIONE DI DISPOSITIVI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LE DUE NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124046-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - IN GENERE - OMISSIONE DI DISPOSITIVI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LE DUE NORME - PRINCIPIO DI SPECIALITA - ESCLUSIONE.*

Il contenuto precettivo dell'art 20 della legge 13 luglio 1966, n 615, consiste nell'Obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico; e la condotta punibile si esaurisce nella semplice omissione di tali mezzi cautelativi. L'art 674 cod pen, invece, non solo richiede una condotta che non rientra nella fattispecie dell'art 20 della citata legge, ma esige altresi che tale condotta abbia per risultato emissioni di gas, vapori o fumi Atti a cagionare offesa, imbrattamento o molestia alle persone. La norma dell'art 20 della legge n 615 del 1966 non puo pertanto considerarsi speciale, nei confronti di quella dell'art 674 cod pen, perche l'atto concreto di provocare emissioni di vapori e fumi Atti ad offendere non e riconducibile alla previsione del citato art 20, il quale non esaurisce, con la sua valutazione, l'intero significato criminoso dell'accadimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)