Sez. 6, Sentenza n. 4084 del 01/02/1974 Ud. (dep. 08/06/1974) Rv. 127130 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - IN GENERE - OMISSIONE DI DISPOSITIVI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LE DUE NORME.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - IN GENERE - OMISSIONE DI DISPOSITIVI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LE DUE NORME.*
Il contenuto precettivo dell'art 20 della legge 13 luglio 1966, n 61 5, consiste nell'Obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi contro l'inquinamento atmosferico; e la condotta punibile si esaurisce nell'omissione di tali mezzi cautelativi. La fattispecie prevista dall'art 674 cod pen si realizza, invece, con il getto di cose o con il provocare emissioni di gas, vapori o fumi Atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone; si tratta, dunque, di condotta ed evento che non rientrano nella previsione dell'art 2 0 della legge del 1966, la quale si esaurisce nell'omesso apprestamento dei mezzi cautelativi, e non esaurendo, con la sua valutazione, l'intero significato criminoso dell'accadimento, non puo prevalere sulla norma dell'art 674 cod pen. (Conf 124046, anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)