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Sez. U, Sentenza n. 12256 del 16/11/1992 (Rv. 479542 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Rapporto con i medici convenzionati "esterni" - Pubblico impiego - Configurabilità - Esclusione - Rapporto di prestazioni d'opera professionale - Sussistenza - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario - Necessità - Controversie attinenti alla risoluzione della convenzione U.S.L. - Scadenza del termine assegnato per l'opzione fra il rapporto del medico con una casa di cura privata convenzionata ed il rapporto convenzionale del medesimo con la stessa U.S.L. - Inclusione.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479542-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

Il rapporto fra le unità sanitarie locali ed i medici "convenzionati esterni", nella disciplina fissata dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e degli accordi nazionali previsti dalla stessa norma, esula dal rapporto di pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, e si configura come rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della cosiddetta parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.; pertanto, le controversie relative a tale rapporto - da cui scaturiscono posizioni di diritto soggettivo, non configurandosi come esercizio di un potere autoritativo discrezionale gli atti previsti dal secondo comma, ultima parte, del citato art. 48 - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale sussiste anche nel caso di controversie attinenti alla risoluzione della convenzione disposta dalla U.S.L. e, in particolare, al provvedimento con cui questa, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo collettivo di cui al d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314, abbia invitato il medico ad optare fra il rapporto in atto con una casa di cura privata convenzionata ed il rapporto convenzionale con la stessa U.S.L., con la previsione dell'automatica risoluzione di quest'ultimo in caso d'inutile scadenza del termine assegnato per l'opzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)