diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 31754 del 20/05/2014 Cc. (dep. 18/07/2014) Rv. 260541 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere - Presenza di un periodo di detenzione - Parametri di riferimento per la valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260541-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in caso di presenza di un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va considerata, invece, solo ove tale detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione perchè il condannato si era reso responsabile, dopo la remissione in libertà, del reato di guida senza patente ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)