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Sez. 1, Sentenza n. 27200 del 28/05/2013 Cc. (dep. 20/06/2013) Rv. 256617 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere - Presenza di un periodo di detenzione - Parametri di riferimento per la valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256617-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimessione del debito per le spese di mantenimento o processuali, in presenza di un periodo di detenzione, il Magistrato di Sorveglianza investito della relativa domanda deve fare riferimento esclusivamente alla condotta tenuta durante tale periodo e non a quella mantenuta in libertà che va, invece, considerata solo ove detenzione non vi sia stata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di remissione sulle scorte della condotta tenuta in libertà e delle condizioni economiche dell'istante in relazione a tale periodo).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)