Sez. L, Sentenza n. 4099 del 18/06/1986 (Rv. 446895 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DELLA REGIONE LAZIO - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN EX DIPENDENTE DI IMPRESA PRIVATA - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELLA RELATIVA QUALIFICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DELLA REGIONE LAZIO - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN EX DIPENDENTE DI IMPRESA PRIVATA - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELLA RELATIVA QUALIFICA - ESCLUSIONE.*
Il riordino dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale, già affidati ad imprese private, è stato attuato dalla regione Lazio (legge regionale 2 dicembre 1975 n. 79) - quanto alla sistemazione del personale - attraverso due distinte fasi: l'utilizzazione temporanea dei dipendenti delle imprese private in qualsiasi impiego vantaggioso (con il trattamento giuridico ed economico posseduto nelle imprese di provenienza, ma senza che ciò costituisse riconoscimento di diritti acquisiti) ed il definitivo inquadramento con la predisposizione di una pianta organica e l'attribuzione di una determinata qualifica. Pertanto la utilizzazione temporanea dei dipendenti suddetti, imposta dalla legge per l'immediato a prescindere dalla valutazione delle capacità dei singoli lavoratori, non può essere considerata, alla stregua dell'assegnazione di un lavoratore all'Esercizio di fatto di determinate mansioni, come implicito riconoscimento della loro idoneità al conseguimento di una determinata qualifica con conseguente inammissibile automatismo nell'inquadramento definitivo, il quale invece - nel sistema accolto dalla legge regionale - prevede al contrario una complessa procedura attraverso trattative con le organizzazioni sindacali e provvedimenti regionali. (V 2523/84, mass n 434544; (V 2519/84, mass n 434536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)