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Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 06/05/1999 Cc. (dep. 07/07/1999) Rv. 213940 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Obbligo di motivare sulle ragioni per le quali non si ritengono rilevanti gli elementi addotti dalla difesa previsto ai fini dell'emissione della misura - Estensione di tale obbligo anche al tribunale del riesame quando gli elementi nuovi siano prospettati in tale sede - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213940-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In materia di misure cautelari personali, l'obbligo imposto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen. di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza impositiva della misura, sia al Tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame quando tali elementi siano prospettati in questa sede. (V. Sez. un., 30 giugno 1999, Ruga, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)