Sez. 6, Sentenza n. 5349 del 16/12/1989 Ud. (dep. 11/04/1990) Rv. 184012 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONCEDIBILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONCEDIBILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
In ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, non può essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. (partecipazione di minima importanza al reato) per due ragioni: perché tale circostanza si riferisce, per espressa previsione, ai soli artt. 110 e 113 che prevedono, rispettivamente, il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo (mentre il reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 è di natura plurisoggettiva o a concorso necessario); perché nella valutazione legislativa della illiceità penale non è l'Azione del singolo imputato del reato associativo, a venire in considerazione, bensì l'attività dell'organizzazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia stato il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme con gli altri, di quella attività. (V mass n 166510; (Conf mass n 166637).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)