Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 06/12/1984 (Rv. 438003 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SENTENZA DI APPELLO CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'ASSEGNO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SENTENZA DI APPELLO CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'ASSEGNO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRONUNCIA - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, qualora la sentenza d'appello, che abbia fissato per l'assegno di mantenimento un sistema di rivalutazione automatica a decorrere dalla data di proposizione della domanda in primo grado, venga cassata, su ricorso dell'obbligato, sotto il limitato profilo che l'adeguamento di detto assegno non può riguardare il periodo successivo alla pronuncia e non può essere collegato a criteri di automatismo, rientra nel potere-dovere del giudice di rinvio di provvedere al suddetto adeguamento, alla stregua degli eventuali mutamenti sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi (anche in relazione alla svalutazione monetaria) fino alla data della decisione, con facoltà anche di fissare misure e decorrenze differenziati dalle diverse date in cui detti mutamenti si siano verificati. (V 2844/80, mass n 406586; (V 4950/78, mass n 394680).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)