Sez. 1, Sentenza n. 3202 del 15/05/1986 (Rv. 446208 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SOPRAVVENUTI MUTAMENTI NELLE CONDIZIONI PERSONALI DEI CONIUGI - MISURE E DECORRENZE DIFFERENZIATE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SOPRAVVENUTI MUTAMENTI NELLE CONDIZIONI PERSONALI DEI CONIUGI - MISURE E DECORRENZE DIFFERENZIATE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di assegno di mantenimento, nel rapporto fra coniugi separati, il principio, secondo il quale il relativo Obbligo insorge dalla data della domanda dell'avente diritto (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ.), riguarda l'an debeatur, ma non interferisce sulla necessità di determinare il quantum tenendo conto dei mutamenti eventualmente sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi (anche per effetto della svalutazione monetaria) fino alla data della decisione, né quindi sulla fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui detti mutamenti si siano verificati. (V 6421/84, mass n 438003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)