Sez. 1, Sentenza n. 4950 del 30/10/1978 (Rv. 394680 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DEI FIGLI - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO IN APPELLO DELL'ASSEGNO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DEI FIGLI - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO IN APPELLO DELL'ASSEGNO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, al giudice di secondo grado e consentito di adeguare al variato potere di acquisto della moneta l'assegno fissato dal primo giudice per il mantenimento dei figli, non implicando cio l'esame di una domanda nuova in grado di appello, in violazione dell'art 345 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)