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Sez. 3, Sentenza n. 8660 del 07/04/2026 (Rv. 677580-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Art. 4, comma 1, della l. n. 512 del 1999 - Diritto di accesso al Fondo - Successori a titolo universale - Condanna ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale o mediante un’azione civile - Irrilevanza - Differenza tra congiunti che hanno agito in sede civile iure proprio e congiunti che hanno agito iure successionis - Insussistenza.
Stato
decisa il 2026-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677580-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 2, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 5 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)