Sez. 1, Sentenza n. 48505 del 18/11/2004 Cc. (dep. 16/12/2004) Rv. 230137 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Cosiddetti collaboratori di giustizia - Concessione - Requisito del ravvedimento - Desumibilità dalla collaborazione e dall'assenza di legami con la criminalità organizzata - Esclusione - Presenza di elementi positivi di prova del ravvedimento - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, ammissione alla detenzione domiciliare) in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)