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Sez. 1, Sentenza n. 34283 del 12/07/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232219 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare - Collaboratori di giustizia - Concessione - Presupposti - Presenza di elementi positivi di prova del "ravvedimento" - Nozione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232219-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La detenzione domiciliare può essere disposta, ai sensi dell'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001, anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della Legge n. 82 del 1991 senza che sia necessaria la verifica delle condizioni, cui é subordinato in via ordinaria il beneficio ex art. 47 ter Legge 26 luglio 1975 n. 354. Sussistendo il presupposto dell'assenza di elementi indicativi di collegamento con la criminalità organizzata, l'unico requisito richiesto dalla norma vigente é il "ravvedimento", elemento ulteriore e non presunto, ma ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 16 novies CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)