Sez. 1, Sentenza n. 26186 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290416-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Collaboratori di giustizia - Ravvedimento - Presenza di elementi positivi di prova - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione,
formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.
Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)