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Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 17/10/1973 (Rv. 366106 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - REQUISITI - LIQUIDITA - INDAGINE - CONDANNA AD UN FACERE - CONDANNA AL RIPRISTINO DELLÒ STATUS QUO ANTÈ - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366106-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - REQUISITI - LIQUIDITA - INDAGINE - CONDANNA AD UN FACERE - CONDANNA AL RIPRISTINO DELLÒ STATUS QUO ANTÈ - DIFFERENZE.*

Nell'indagine volta a controllare se il titolo posto a base della esecuzione forzata a norma dell'art 612 cod proc civ abbia il requisito della liquidita puo essere distinta la condanna ad un facere da quella che disponga il ripristino della situazione anteriormente esistente: nella prima ipotesi, invero, ordinandosi un'quid novì, il giudice di cognizione deve precisare in tutte le sue modalita la prestazione da fare, la cui concretezza non e altrimenti desumibile che dal giudicato; nella seconda ipotesi, al contrario, l'ordine di ripristino trova nella situazione anteriore risultante dal giudicato, il necessario modello di raffronto, dal quale e consentito desumere la misura, la portata e i limiti del 'quid faciendum'.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)