Sez. 3, Sentenza n. 377 del 15/01/1997 (Rv. 501781 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo - Sentenza di condanna al ripristino dello stato dei luoghi - Contenuto - Individuazione - Criteri - Riferimento al titolo e agli atti processuali di riferimento - Conseguenze - Eliminazione dei modi d'essere della cosa incompatibili con le ragioni di accoglimento della domanda.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, allorché il contenuto della condanna pronunciata nella sentenza consiste nel dover ripristinare lo stato dei luoghi, da un lato la prestazione di fare si estende sino al punto necessario per eliminare la turbativa giuridica arrecata allo stato dei luoghi anteriore all'inizio del processo, dall'altro bisogna individuare quale fosse il previo stato dei luoghi sulla base del titolo e degli atti processuali ai quali deve intendersi che esso abbia fatto riferimento, arrestandosi all'eliminazione di quei modi d'essere assunti dalla cosa che siano incompatibili con la ragione per cui la condanna al ripristino è stata pronunciata (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito avendo questa individuato l'oggetto della domanda nella richiesta di eliminazione di una sola delle modifiche dello stato dei luoghi dedotte in lite - consistente nell'abbassamento del piano di calpestio di locali cantinati - senza tener conto che oggetto mediato della domanda di ripristino è l'eliminazione di tutte le modifiche che alterino detto stato e che non possono essere mantenute, quand'anche la domanda originaria ne descriva soltanto talune).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)