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Sez. 3, Sentenza n. 1411 del 23/03/1978 (Rv. 390786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA - CONSEGUENZE - CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*

Il giudice di appello, tranne che nelle ipotesi - tassativamente previste dalle norme di cui agli artt 353 e 354 cod proc civ - le quali sanciscono la rimessione della causa al giudice di primo grado, deve trattenere la causa e decidere il merito, quali che siano gli errori che inficiano il giudizio svoltosi in prime cure, per il principio generale della conversione delle ragioni di nullita in motivi d'impugnazione. (Conf 3982/74, mass n 372564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)