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Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 04/12/1974 (Rv. 372564 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - ULTERIORI CASI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372564-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - ULTERIORI CASI - CONSEGUENZE.*

L'elencazione delle ipotesi, in cui ai sensi degli artt 353 e 354 cod proc civ la causa deve essere rimessa dal giudice di appello a quello di primo grado, ha carattere tassativo: fuori di tali ipotesi, riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullita in motivi d'impugnazione. (V 3368'72, mass n 361206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)