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Sez. 3, Sentenza n. 6042 del 19/11/1979 (Rv. 402750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLA IPOTESI DI RIMESSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA SULL'AN DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO IN APPELLO DELL'ESISTENZA DEL DANNO - GIUDIZIO SUL QUANTUM - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DELLA IPOTESI DI RIMESSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA SULL'AN DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO IN APPELLO DELL'ESISTENZA DEL DANNO - GIUDIZIO SUL QUANTUM - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 cod proc civ il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato sull'an la domanda di risarcimento del danno ma in accoglimento dell'impugnazione del soccombente, sia stata, invece, riconosciuta, con sentenza non definitiva, la esistenza dell'an debeatur, il procedimento sul quantum deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno. (Conf 1411/78, mass n 390786; (Conf 3982/74, mass n 372564).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)