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Sez. L, Sentenza n. 9243 del 08/11/1994 (Rv. 488425 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Cancellazione dagli elenchi nominativi degli assistibili "ex lege" n. 1397 del 1960 - Efficacia retroattiva - Funzione.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488425-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

I provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi degli assistibili, previsti dalla legge 27 novembre 1960 n. 1397 sull'assicurazione obbligatoria per malattia ed invalidità degli esercenti attività commerciale, hanno efficacia retroattiva al fine di escludere la sussistenza dei presupposti necessari per fruire delle prestazioni assicurative.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 5, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 6, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)