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Sez. L, Sentenza n. 214 del 13/01/1996 (Rv. 495347 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Assicurazione per malattia ed invalidità - Presupposti delle prestazioni - Elenchi nominativi degli assistibili - Rilevanza - Cancellazione - Effetto retroattivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495347-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI

I provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi degli assistibili previsti dalla legge 27 novembre 1960 n. 1397, sull'assicurazione per malattia ed invalidità degli esercenti attività commerciali, hanno efficacia retroattiva al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per fruire delle prestazioni assicurative.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 5, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 6, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)