Sez. L, Sentenza n. 11711 del 28/10/1992 (Rv. 479183 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - In genere | Esercenti attività commerciali - Iscrizione o cancellazione negli elenchi nominativi degli assistibili - Efficacia costitutiva - Conseguenza - Diritto all'assistenza ed obbligo contributivo - Persistenza fino a detta cancellazione - Svolgimento di lavoro subordinato - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - In genere
L'efficacia costitutiva dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione negli elenchi nominativi degli assistibili, previsti dalla legge 27 novembre 1960 n. 1397 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, comporta il permanere, fin quando non sia intervenuta detta cancellazione, sia del diritto alle prestazioni che dell'obbligo contributivo, non rilevando in contrario lo svolgimento, in concreto, di un'attività lavorativa subordinata.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 5, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)