Sez. 5, Sentenza n. 4626 del 27/03/2003 (Rv. 561526 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Prova dell'avvenuta acquisizione - Produzione - Termine - Natura perentoria - Configurabilità - Superamento del termine - Azione della finanza - Termine triennale di decadenza - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta; qualora, invece, egli non possegga, al momento, tale qualifica, deve denunciare nell'atto l'intento di acquistarla e, quindi, entro il termine perentorio di tre anni, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto. Nel caso di inadempimento, l'imposta richiesta dall'ufficio deve essere qualificata come complementare, con la conseguenza che il termine triennale di decadenza dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma secondo, del citato d.P.R. n. 131 del 1986, decorre non dalla richiesta di registrazione, ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato (o avrebbe dovuto denunciare), ex art. 19 del medesimo d.P.R. la mancata presentazione, nel termine, della suddetta documentazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)