Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/09/2013 (Rv. 628900 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio - A carico del promittente - Sussistenza - Fattispecie in tema di assegno bancario emesso per coprire interessi usurari.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui prova scritta era costituita da un assegno bancario risultato emesso per coprire interessi usurari su una somma oggetto di mutuo, accertando, pertanto, che il rapporto sottostante alla promessa di pagamento era nullo per illiceità della causa, in ragione del combinato disposto degli artt.1321 e 1343 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)