Sez. 5, Sentenza n. 15948 del 23/10/2003 (Rv. 567631 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Aliquote agevolate IVA - Per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste al servizio di centri abitati - Definizione - Strade - Inclusione fra le opere agevolate - Affermazione - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del D.L. n. 693 del 1980 (convertito nella legge n. 891 del 1980), l'aliquota agevolata applicabile alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria riguarda quelle, poste al servizio di centri abitati costruiti o da costruire (e costituenti opere di nuova urbanizzazione), elencate nell'art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971, applicabile <ratione temporis>, fra le quali anche le <<strade>>, purché aventi carattere "residenziale", ossia situate nei centri urbani. Alla luce del sopravvenuto art. 3, comma undicesimo, del D.L. n. 90 del 1990, conv. nella legge n. 165 del 1990, avente carattere interpretativo (e non innovativo), l'agevolazione in esame deve intendersi riferita anche alle opere in questione << realizzate al di fuori dell'ambito urbano>> in quanto, anche in questo caso, in aree destinate ad accogliere centri abitativi (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per tale agevolazione in quanto la strada era posta al servizio di un'area industriale e non di una avente destinazione residenziale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8 com. 1, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 11, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)