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Sez. L, Sentenza n. 78 del 09/01/1987 (Rv. 449880 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ASSICURATO O PENSIONATO DI ETÀ INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - TITOLARITÀ DI UN REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O DA LAVORO AUTONOMO O D'IMPRESA SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'INPS - RILASCIO A QUESTO ISTITUTO DI UNA FORMALE DICHIARAZIONE IN ORDINE AL REDDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449880-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ASSICURATO O PENSIONATO DI ETÀ INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - TITOLARITÀ DI UN REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O DA LAVORO AUTONOMO O D'IMPRESA SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'INPS - RILASCIO A QUESTO ISTITUTO DI UNA FORMALE DICHIARAZIONE IN ORDINE AL REDDITO - IRRILEVANZA.*

In tema di pensione d'Invalidità compete all'INPS fornire la prova del fatto che l'assicurato od il pensionato di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo o d'impresa superiore al limite massimo previsto dall'art. 8 della legge n. 638 del 1983, atteso che tale circostanza costituisce un fatto impeditivo dell'insorgenza del diritto dell'assicurato o del pensionato e quindi, secondo il generale principio, posto dallo art. 2697 cod. civ., deve essere provato dal convenuto, mentre è a carico dell'attore provare i fatti costitutivi del diritto stesso. Nè tale principio è derogato dal fatto che la norma citata, al solo fine di rendere più agevole l'accertamento da parte dello INPS, abbia previsto che l'assicurato od il pensionato debbano rilasciare all'istituto una formale dichiarazione in ordine al proprio reddito, con la conseguenza che ogni ulteriore accertamento in ordine alla veridicità di tale dichiarazione è a carico dello istituto stesso. (V 4241/85, mass n 441735).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)