Sez. L, Sentenza n. 1160 del 16/02/1990 (Rv. 465375 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - REDDITO - PROVA - DIFETTO - RIGETTO DELLA DOMANDA - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - REDDITO - PROVA - DIFETTO - RIGETTO DELLA DOMANDA - LEGITTIMITÀ.*
Nel caso in cui l'assicurato non provi il possesso del requisito reddituale, previsto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638), che quale condizione di concreta erogabilità della pensione di Invalidità, è rilevabile d'ufficio mediante la produzione - all'uopo indispensabile - della dichiarazione dei redditi ai sensi del citato art. 8 del d.l. n. 463, legittimamente il giudice, pur in presenza di tutti gli altri requisiti necessari, nega la condanna al pagamento dei ratei di pensione afferenti al periodo per il quale la prova menzionata risulti carente. Tuttavia ove l'interessato successivamente, in Sede amministrativa, fornisca la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge n. 114 del 1977, l'i.N.P.S. è tenuto - essendo stato così rimosso l'ostacolo alla mera esigibilità della prestazione - a provvedere al pagamento di tali ratei. (V Cass 371/88, mass n 459012; (V Cass 1809/87, mass n 451172; (V Cass 78/87, mass n 449880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)