Sez. L, Sentenza n. 5099 del 11/06/1987 (Rv. 453696 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DEL PROPRIO REDDITO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DEL PROPRIO REDDITO - RILEVANZA.*
In tema di pensione di Invalidità, in relazione alla percezione da parte dell'assicurato di un reddito superiore al limite massimo indicato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, il legislatore, al fine di agevolare l'accertamento dell'istituto, fa carico all'assicurato, per l'attribuzione della pensione, di presentare una formale dichiarazione del proprio reddito, con la conseguenza che la dimostrazione del superamento della soglia reddituale può anche discendere, in via presuntiva, dal mancato assolvimento dell'Onere predetto. (V 78/87, mass n 449880; (V 48/87, mass n 449854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)