Sez. L, Sentenza n. 11479 del 12/10/1999 (Rv. 530610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione di mansioni non equivalenti - Condanna del datore di lavoro all'assegnazione del lavoratore alle precedenti mansioni - Liceità - Incoercibilità - Irrilevanza - Esercizio dello ius variandi - Diritto del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nell'ipotesi di assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle spettanti, in violazione dell'art. 2103 cod. Civ., il lavoratore può ottenere tutela con la condanna del datore di lavoro al corretto adempimento dell'obbligo contrattuale mediante l'assegnazione alle precedenti mansioni, senza che osti a tale pronuncia in sede di giudizio di cognizione la natura incoercibile della prestazione (con le relative conseguenze in punto di inutilizzabilità dell'esecuzione specifica); la condanna al ripristino della situazione antecedente all'illegittima dequalificazione (non riconducibile all'applicazione della tutela di cui all'art. 18 legge n.300 del 1970) non preclude il legittimo esercizio dello jus variandi, essendo consentito al datore di lavoro di adempiere mediante assegnazione del dipendente a mansioni diverse di contenuto professionale equivalente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)