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Sez. L, Sentenza n. 6381 del 14/07/1997 (Rv. 505945 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Provvedimento di assegnazione a mansioni non equivalenti - Illegittimità - Declaratoria in giudizio - Pronunce conseguenti - Condanna del datore di lavoro a riassegnare le precedenti mansioni - Ammissibilità - Esecuzione forzata - Incoercibilità del "facere" - Natura giuridica della pronuncia - Equiparazione alla reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505945-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte consegue la condanna del datore di lavoro ad adibire nuovamente il dipendente alle precedenti mansioni, essendo egli obbligato a rimuovere gli effetti dell'atto illegittimo, ma tale condanna ad un "facere", oltre a non essere coercibile, non è equiparabile all'ordine di reintegrazione previsto, per le ipotesi di declaratoria di inefficacia, annullamento o nullità del licenziamento, dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che ha i caratteri della tipicità e dell'eccezionalità ed efficacia reale. (Nella specie il giudice di primo grado aveva ordinato alla società convenuta di riassegnare il lavoratore alle precedenti mansioni o ad altre di equivalente contenuto professionale; il giudice di appello, nel confermare tale sentenza, aveva in motivazione affermato l'applicabilità in via analogica dell'art. 18 legge n. 300 del 1970; la S.C. ha confermato quest'ultima sentenza correggendone la motivazione in base al riportato principio, nonché rilevando che "l'ordine" giudizialmente rivolto al datore di lavoro equivale ad una condanna ad un "facere" e dichiarando la mancanza di interesse del datore di lavoro a dolersi del riferimento nella pronuncia di condanna anche a mansioni equivalenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)