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Sez. L, Sentenza n. 9734 del 29/09/1998 (Rv. 519256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori - Condanna del datore di lavoro all'adempimento - Ammissibilità - Incoercibilità mediante esecuzione forzata - Irrilevanza nel giudizio di cognizione.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il datore di lavoro che adibisca il lavoratore a mansioni inferiori a quelle di assunzione o successivamente raggiunte o equivalenti, violando così un obbligo derivante dal rapporto di lavoro, deve essere condannato dal giudice al corretto adempimento, attraverso l'assegnazione del lavoratore alle mansioni di spettanza o a quelle equivalenti, senza che osti a tale pronuncia in sede di giudizio di cognizione la natura incoercibile della prestazione (con le relative conseguenze in punto di non utilizzabilità della esecuzione in forma specifica e di eventuale ricorso ad un risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.) , nonché l'inapplicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, contenente disposizioni di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 2931

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)